DEBITI TRIBUTARI, CESSIONE D’AZIENDA, SCISSIONE E AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA

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Commento a Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31654 del 4 dicembre 2019


1. I principi affermati nella sentenza

La sentenza in commento è del massimo interesse. Essa, tuttavia, contiene l’affermazione di due principi in ordine ai quali il giudizio non può che rimanere “sospeso” per alcuni motivi dei quali daremo conto.

Procedendo con ordine, dobbiamo, innanzi tutto, indicare le due statuizioni che maggiormente attirano l’attenzione:

  • la Corte di Cassazione afferma, in primo luogo, che il conferimento d’azienda può realizzare un pregiudizio del credito erariale idoneo a giustificare l’azione revocatoria nonostante le previsioni dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997;
  • in secondo luogo, la Corte reputa che l’esclusione dell’azione di nullità o annullabilità della scissione una volta che il relativo atto sia stato debitamente iscritto nel registro delle imprese «appare pienamente compatibile con la natura e gli effetti dell’azione revocatoria».

Il motivo per il quale tali principi sono del massimo interesse – teorico e pratico – sono talmente evidenti da non meritare di essere evidenziati. È chiaro, infatti, che queste affermazioni ampliano assai significativamente gli strumenti dei creditori (e, in particolare, dell’erario) che si ritengano pregiudicati da un conferimento di azienda o da una scissione.

Come dicevamo, il giudizio in ordine a questi principi deve, tuttavia, l’effettiva tenuta e la stabilità dei principi medesimi dovrà essere ulteriormente verificata.

Le ragioni di questa potenziale “instabilità” delle statuizioni della Corte di Cassazione sono diverse per ciò che riguarda il rapporto fra azione revocatoria e conferimento d’azienda, da un lato, e scissione, dall’altro lato.

Quindi, è opportuno soffermarsi distintamente sulle due questioni.

2. Conferimento d’azienda, art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 e azione revocatoria.

Il ricorrente nel giudizio di cassazione aveva contestato la possibilità di revocare il conferimento affermando che, stante la solidarietà fra cedente e cessionario prevista dall’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, il conferimento d’azienda non sarebbe in nessun caso idoneo a pregiudicare il diritto di credito dell’erario e, quindi, non risulterebbe mai integrata la fattispecie di cui all’art. 2091 c.c.

La Corte ha ritenuto infondato tale motivo di ricorso sulla base di due argomenti.

Il primo è che, secondo la costante giurisprudenza, il pregiudizio delle ragioni creditorie non consisterebbe solo nella riduzione della garanzia patrimoniale (che, secondo la tesi del ricorrente, la predetta solidarietà lascerebbe intatta), ma anche nella maggiore difficoltà nella soddisfazione delle ragioni creditorie.

Si tratta di un principio effettivamente pacifico in giurisprudenza e sul quale, anche per la sua natura prettamente civilistica, non sembra opportuno soffermarsi.

Il secondo argomento in forza del quale il giudice di legittimità ha escluso che la solidarietà fra cedente e cessionario prevista dal citato art. 14 potesse costituire un impedimento alla azione revocatoria è fondato esclusivamente sulla portata di tale norma la quale forma oggetto di una duplice interpretazione restrittiva che appare totalmente non condivisibile.

Innanzi tutto, la Corte sembra ritenere che l’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 deroghi all’art. 2560 c.c. nel senso che la solidarietà nelle cessioni e nei conferimenti d’azienda prevista dalla norma civilistica non opererebbe e sarebbe integralmente sostituita da quella di cui all’art. 14 cit.

Inoltre, la Corte afferma testualmente che la previsione di cui all’art. 14, comma 4, cit. (ai sensi del quale la particolare responsabilità prevista dai primi tre commi della norma medesima verrebbe meno là dove l’operazione «sia stata attuata in frode dei crediti tributari») opererebbe, con riferimento ai conferimenti d’azienda, solo dal 2015 a seguito dell’introduzione a partire da tale data del comma 5-ter del predetto art. 14.

Se questa ricostruzione del pensiero della Corte fosse corretta, essa andrebbe incontro a due obiezioni radicali.

A) La prima è che, secondo la giurisprudenza e la dottrina pacifiche, l’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 deroga all’art. 2560 c.c. solo nel senso di estendere (e non in quello di restringere) la responsabilità del cessionario o del conferitario dell’azienda.

Val quanto dire che, relativamente ai debiti tributari, la responsabilità del cessionario o del conferitario d’azienda sussiste comunque, ai sensi dell’art. 2560 c.c., là dove i debiti risultano dalle scritture contabili. A questa responsabilità, per così dire, ordinaria, si aggiunge quella prevista per i debiti non risultanti dalle scritture contabili che siano sorti o accertati nel biennio anteriore ai sensi dell’art. 14 cit.

Con l’ulteriore conseguenza che il cessionario o il conferitario possono liberarsi solo di quest’ultima responsabilità secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 14 (e salvo il disposto del comma 4). Viceversa il cessionario e il conferitario non possono in nessun caso liberarsi della responsabilità di cui all’art. 2560 c.c.

In questo senso, appare particolarmente chiara l’analisi svolta, da ultimo, dalla medesima Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 17264 del 13 luglio 2017.

B) La seconda obiezione che deve muoversi al ragionamento svolto dal giudice di legittimità è che non corrisponde al vero l’affermazione secondo cui la disciplina di cui all’art. 14 cit. sarebbe applicabile ai conferimenti d’azienda solo a decorrere dal 2015.

È vero che l’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 472 del 1997 (introdotto, appunto, nel 2015) afferma testualmente che «Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento». Ma il riferimento “al presente articolo” deve interpretarsi, chiaramente, come una svista del legislatore il quale intendeva ivi precisare l’applicazione anche al conferimento delle disposizioni del comma precedente (il quale esclude l’applicazione del comma 4 per le cessioni poste in essere nel contesto di procedure concorsuali).

Anche prima dell’introduzione di tale comma, infatti, non è mai stato dubbio che l’art. 14 cit. si applicasse anche ai conferimenti d’azienda in quanto, proprio perché esso reca una disciplina che deroga all’art. 2560 c.c. estendendo la responsabilità “ordinaria” a maggior tutela del credito erariale, non si reputava possibile distinguere il “cessionario” (espressamente menzionato nel primo comma) dal “conferitario” assoggettando il primo, e non il secondo, a tale aggravamento della responsabilità civilistica.

3. Azione revocatoria e scissione

Discorso più breve può essere fatto con riferimento al principio affermato dalla Corte Suprema di Cassazione con riguardo ai rapporti fra azione revocatoria e scissione.

Come abbiamo detto, la Corte afferma che il divieto di far valere l’invalidità della fusione o della scissione dopo l’iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese non precluderebbe la possibilità, per il creditore pregiudicato, di esperire l’azione pauliana.

Si tratta di un’affermazione di carattere generale che, ovviamente, interessa principalmente i cultori del diritto commerciale anche perché, se non andiamo errati, è la prima volta che, al contrario della giurisprudenza di merito, la questione è affrontata dalla Cassazione.

Abbiamo però anche detto che questa affermazione è intrinsecamente “instabile” e la ragione di questa affermazione è data dal fatto che, poiché la disciplina della scissione e della fusione costituisce l’attuazione di una direttiva comunitaria, la questione è comunque destinata a essere risolta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La Corte di Appello di Napoli, con l’ordinanza 1033 del 20 marzo 2018, ha rinviato, infatti, alla Corte di Giustizia il problema della compatibilità dell’azione pauliana con la disciplina comunitaria della scissione e della fusione.

Non solo: tale questione – oggetto della causa contraddistinta dal numero C‑394/18 – è stata già fatta oggetto delle conclusioni dell’avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 26 settembre 2019.

Se vi è un motivo di sorpresa nella sentenza della Cassazione – la quale nell’enunciare il predetto principio si conforma a una tesi solidamente argomentata in dottrina e già sostenuta dai giudici di merito [si veda, al riguardo, P. Pototschnig, La revocabilità della scissione all’esame della Corte di Giustizia Europea, in Le Società, 2018, 1416] – è che non è dato comprendere perché essa abbia avvertito l’esigenza di precedere la conclusione del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia, la cui imminenza non può certo essere stata ignorata dai giudici di legittimità.

Una sorpresa, questa, accentuata da due considerazioni.

La prima è che tale affermazione è svolta ad abundantiam, avendo la Corte già ritenuto inammissibile il motivo del ricorrente in tema di incompatibilità fra azione revocatoria e disciplina della scissione.

La seconda è che l’esito del giudizio della Corte di Giustizia si presenta ancora piuttosto incerto poiché l’avvocato generale, nelle sue conclusioni, ha espresso un convincimento piuttosto ambiguo.

Il punto 70 di tali conclusioni afferma, infatti, che, a parere dell’avvocato generale, «in linea di principio, l’articolo 12 della sesta direttiva non osta a che i creditori di una società scissa, i cui diritti siano anteriori alla scissione, esercitino un’azione pauliana come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a scissione attuata e anche quando non abbiano fatto ricorso allo strumento di tutela previsto nel diritto nazionale in applicazione di detta disposizione, purché però una tale azione non pregiudichi la tutela degli altri creditori cui si riferisce la stessa disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare».

È evidente, infatti, che non sarà del tutto agevole – ove la Corte di Giustizia dovesse adeguarsi alle indicazioni dell’avvocato generale – far convivere l’esperibilità dell’azione revocatoria con l’assenza di pregiudizio degli altri creditori (se fra questi dovessero ricomprendersi anche quelli della società beneficiaria preesistente).

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