GLI IAS/IFRS E IL REGIME FISCALE DEGLI INDENNIZZI PER VIOLAZIONE DELLE GARANZIE NEI CONTRATTI DI CESSIONE DI PARTECIPAZIONI

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Commento a Cass. civ., sent. 13 agosto 2020, n. 17011


1. I presupposti delle conclusioni della Cassazione

Come abbiamo illustrato nei precedenti commenti a questa medesima sentenza, la controversia riguardava un soggetto IAS compliant e, quindi, il problema del regime fiscale degli indennizzi per violazione delle clausole di representations and warranties doveva necessariamente concludersi nella fissazione di un principio valido, appunto, per i soggetti che determinano la base imponibile i.re.s. secondo la regola della derivazione rafforzata.

È da questo punto di vista, quindi, che devono essere considerate le affermazioni della Corte di Cassazione analizzate nei precedenti commenti secondo cui (i) nell’ambito della disciplina “ordinaria” del t.u.i.r., gli indennizzi concorrono alla formazione del reddito dell’acquirente (o, a seconda dei casi, per la società target) quali sopravvenienza attive “improprie” anche quando sono corrisposti a fronte di eventi che generano componenti economiche non deducibili ai fini i.re.s. (cfr., G. Fransoni, Cessioni di partecipazioni e disciplina fiscale delle indennità per violazione delle obbligazioni di garanzia del venditore) e (ii) l’art. 83, comma 1, u.p. è una norma di rinvio che determina la ricezione, nella disciplina del reddito d’impresa, delle regole proprie del sistema IAS/IFRS (cfr., G. Fransoni, Il principio di derivazione rafforzata secondo la Corte di Cassazione).

Tali affermazioni costituiscono, infatti, la premessa in base alla quale affrontare il ricordato problema di fondo (ossia quello del regime degli indennizzi per i soggetti IAS compliant).

2. L’affermazione della natura “valutativa” delle disposizioni che, nell’ambito dei principi IAS/IFRS consentono o impongono la “compensazione” di partite.

Si arriva, così, al punto più complesso della sentenza annotata, dove le conclusioni cui perviene la Corte Suprema di Cassazione possono valutarsi sostanzialmente esatte nel loro esito, ma non per ciò che attiene all’argomentazione che le sorregge.

La Corte di Cassazione, infatti, afferma che la circostanza secondo cui le disposizioni dei principi IAS/IFRS legittimerebbero (o imporrebbero) in taluni casi la compensazione fra partite (e, quindi, la rilevazione degli indennizzi in questione al netto della corrispondente voce di danno) non sarebbe rilevante ai fini della determinazione del reddito, perché tali disposizioni, disciplinando una vicenda “valutativa” non formerebbero oggetto del rinvio di cui all’art. 83, comma 1, u.p., del t.u.i.r.

L’esattezza di questa conclusione, se assunta come affermazione di principio di valenza generale, non va indenne da obiezioni.

Invero, è facile argomentare che non si può indiscriminatamente predicare la natura meramente valutativa delle regole IAS/IFRS che consentono o impongono di rilevare un componente positivo al netto dei componenti negativi direttamente connessi alle vicende da cui essi traggono origine. All’opposto, tali disposizioni sono considerate nel nostro sistema come regole (anche) afferenti alla classificazione e qualificazione delle vicende medesime.

Questa affermazione ha precisi riscontri.

Il principio contabile IFRS 15, infatti, prescrive che i ricavi devono essere contabilizzati al netto degli importi dovuti a titolo di «riduzioni, sconti, rimborsi, crediti, concessioni sul prezzo, premi di rendimento, penalità e altri elementi analoghi».

Sul punto non vi è dubbio che, secondo l’impostazione propria dei principi contabili internazionali, tutti questi componenti “riduttivi” del prezzo sono apprezzati unitariamente (e quindi considerati come perfettamente omologhi fra loro) quali elementi che risultano intrinsecamente connessi ai ricavi. In tale senso, essi presentano una comune connotazione valutativa e, al tempo stesso, qualificatoria.

Già da questo punto di vista, quindi, risulta contraddetta l’idea per cui le compensazioni di partite costituiscono fenomeni meramente valutativi la cui disciplina in ambito IAS/IFRS sarebbe, quindi, necessariamente e costantemente non ricompresa nel rinvio di cui all’art. 83, comma 1, u.p. del t.u.i.r.

Ma, a questo primo rilievo, si deve aggiungere che il decreto 10.1.2018 – che ha appunto operato il coordinamento dell’IFRS 15 con la disciplina del t.u.i.r. – ha, per un verso, confermato che la regola prima enunciata opera, in virtù del principio di derivazione rafforzata, anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa e, per altro verso, ha escluso da tale applicazione le riduzioni di prezzo relative a penali e a resi.

Il che riveste, ai nostri fini, un duplice significato: in primo luogo, conferma ulteriormente che la compensazione di partite può essere considerata coerente con il principio di derivazione e, quindi, in esso necessariamente implicata con conseguente ricomprensione delle regole IAS/IFRS che la legittimano fra quelle oggetto del rinvio ai sensi dell’art. 83, comma 1, u.p. del t.u.i.r.; in secondo luogo, attesta che, pur in presenza di tale tendenziale implicazione, il rinvio non opera in modo indiscriminato ben potendosi stabilire talune distinzioni coerenti (o, almeno, reputate coerenti) con il sistema e ciò in conformità ai modi di operare dell’inserzione di altre disposizioni in un determinato sistema attraverso la tecnica della produzione normativa mediante rinvio.

L’insieme di questi rilievi dimostra, quindi e innanzi tutto, che le cc.dd. “compensazioni di partite” previste o consentite dagli IAS/IFRS non sono a priori escluse – in ragione, evidentemente, della loro connotazione (anche) come regole qualificatorie – dall’ambito di operatività del rinvio operato dall’art. 83, comma 1, u.p., del t.u.i.r. ancorchè la loro efficacia possa essere diversamente graduata.

3. Un possibile diverso percorso argomentativo per confermare comunque le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Cassazione

Come abbiamo già accennato, la critica all’argomento impiegato dalla Corte Suprema per negare che l’indennizzo potesse concorrere alla formazione del reddito solo per la parte eccedente la “perdita” indennizzata in virtù della “compensazione” delle due vicende economiche non esclude affatto che siffatta conclusione sia da respingere.

Piuttosto essa dovrebbe essere fondata, a nostro avviso, su una base diversa che dipende dal convergente operare di due distinti ordini di considerazioni, l’una attinente proprio ai principi IAS/IFRS, l’altra riguardante il sistema delle imposte sui redditi e la definizione di sopravvenienza attive ai sensi dell’art. 88, t.u.i.r.

Quanto ai principi IAS/IFRS si deve ricordare che le prestazioni aventi una causa, lato sensu, assicurativa sono disciplinate “autonomamente”, in linea di principio, dai principi contabili IFRS 4 e, in modo più articolato e onnicomprensivo, IFRS 17.

Questi principi, infatti, disciplinano il trattamento contabile degli insurance contracts prescindendo dal soggetto che contrae l’obbligo di copertura del rischio e fondandosi solo sul contenuto del contratto medesimo.

Si tratta una disciplina di rilevazione contabile che non consente, in linea di principio, la “compensazione di partite”.

Vero è che dall’ambito di applicazione dei predetti principi contabili sono esclusi taluni rapporti contrattuali che, pur avendo natura oggettivamente “assicurativa”, disciplinano vicende totalmente dipendenti da fatti gestionali riconducibili ad altri principi contabili. Si tratta, però, di eccezioni e, come tali, oggetto di un’espressa previsione.

Tale è il caso, ad esempio, delle garanzie del produttore che, tanto per lo IFRS 4, quanto per l’IFRS 17, sono riconducibili al già menzionato IFRS 15 (o allo IAS 18). Si osserva, infatti, che, ove non vi fosse stata l’espressa eccezione contenuta nello IFRS 4 e nell’IFRS 17, «many products warranties would have been covered by IFRS 4 as they would normally meet the definition» di insurance contract. E si aggiunge che «The IASB excluded them from the scope of IFRS 4 because they are closely related to the underlying sale of goods».

Queste prime indicazioni attestano che, nella prospettiva IAS/IFRS, la generalità delle clausole di garanzia – e, quindi, le prestazioni dovute in base alle stesse – formano oggetto di una qualificazione tale da ricondurle alla nozione, molto ampia, di insurance contract e che solo eccezionalmente, là dove si individui una relazione molto stretta, le vicende economiche conseguenti agli insurance contract non sono autonomamente rilevate. Di talchè, sotto questo profilo, non sussisterebbe alcuna divergenza fra la qualificazione “domestica” e quella propria degli IAS/IFRS.

In secondo luogo, quanto si è osservato dimostra, altresì, che la “compensazione di partite” prevista dall’IFRS 15 – il quale, come si è detto, impone la contabilizzazione delle penali in riduzione dei ricavi corrispondenti – costituisce un’eccezione legittimata solo dalla stretta relazione fra la prestazione indennitaria e la fornitura di beni.

Proprio in quanto eccezione, la regola recata dall’IFRS 15 è considerata di stretta interpretazione cosicché, al di fuori dello specifico ambito di operatività di tale principio contabile, torna a essere applicabile l’IFRS 4. E questo vale, in special modo, per gli indennizzi relativi a circolazione di partecipazioni o aziende.

Si afferma, infatti, che «other types of warranties are not specifically excluded from the scope of IFRS 4 [o IFRS 17]. For example, a warranty given by a vendor to the purchaser of a business, such as in respect of contingent liabilities related to unagreed tax computation of the acquired entity».

In linea di principio, quindi, la rilevazione contabile delle garanzie offerte dal venditore in relazione alla cessione di partecipazioni è autonoma, ossia avviene senza “compensazioni di partite”.

Il che – oltre a fornire una conferma indiretta delle tesi che si sono esposte in precedenza – appare già sufficiente a far concludere che l’applicazione dei principi IAS/IFRS, preservando l’autonoma rilevazione degli effetti economici delle clausole di garanzia rilasciate dal venditore, consente di evidenziare isolatamente il relativo componente positivo di reddito da assoggettare al regime di cui all’art. 88, comma 3, lett. a), del t.u.i.r.

Il secondo punto da porre in evidenza è che, dal coordinamento fra l’art. 86, comma 1, lett. b) e l’art. 88, commi 1 e 2, del t.u.i.r., è dato affermare che anche i risarcimenti che “oggettivamente” costituiscono (recte: possono costituire) sopravvenienze attive “proprie”, sono suscettibili di essere considerati unitariamente al correlato componente negativo (cioè all’onere corrispondente alla perdita dei beni per la quale è riconosciuto il risarcimento). Infatti, se il risarcimento è conseguito nello stesso periodo d’imposta in cui si concretizza l’evento che costituisce titolo per il risarcimento, solo la somma algebrica dei due componenti (come plusvalenza o come minusvalenza) concorre alla formazione del reddito. La sopravvenienza attiva “propria” si realizza solo se il risarcimento è conseguito in un periodo d’imposta distinto da quello in cui la perdita ha concorso alla formazione del reddito.

Se, quindi, è vero che la stessa disciplina fiscale consente di far concorrere alla formazione del reddito solo il differenziale fra la perdita risarcita e il risarcimento, è però altresì vero – ed è questo l’elemento che conviene porre in evidenza – che ciò è ammesso solo per le sopravvenienze attive “proprie” le quali, come abbiamo già rilevato, si caratterizzano appunto per il fatto di essere correlate a componenti negativi che hanno concorso alla formazione del reddito in precedenti periodi d’imposta.

Per le sopravvenienze attive “improprie” vige, invece, un costante regime di autonoma rilevanza che sembrerebbe trovare giustificazione proprio nella assenza, rispetto alle stesse, della predetta correlazione.

Appare dunque legittimo ritenere sistematicamente necessario riferire alle sopravvenienze attive “improprie” un regime fiscale specifico tale da precluderne comunque, anche se la regola contabile fosse diversamente orientata, il concorso alla formazione del reddito come “differenziale” o, detto in altri termini, un regime che ne impone comunque la considerazione isolata e autonoma.

Ove si condivida tale ricostruzione, ci sembrerebbe corretto assumere – in coerenza con le scelte già operate, come abbiamo visto, in altre ipotesi di “coordinamento” dei principi IAS/IFRS con le regole del Testo unico – che l’indennizzo dovuto in conseguenza della violazione delle c.d. representations and warranties debba comunque concorrere autonomamente alla formazione del reddito d’impresa, anche là dove i primi autorizzassero o imponessero che l’importo degli indennizzi in questione fosse contabilmente rilevato in rettifica del valore della perdita indennizzata.

E ciò non in conseguenza della natura meramente valutativa della regola che eventualmente disponesse la “compensazione” fra partite (qualificazione in ordine alla quale è legittimo nutrire più di un dubbio), ma perché si realizzerebbe un’altra ipotesi nella quale il rapporto fra le del t.u.i.r. e quelle, da questo richiamate, relative ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione a periodo proprie degli IAS/IFRS sembra non poter essere risolto meccanicamente in base al solo principio di specialità, risultando invece imposto di determinare l’oggetto e i limiti del rinvio in base attraverso una considerazione sistematica del complesso delle regole e dei principi rilevanti.

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