IFRIC 23: UNA NOVITA’ IMPORTANTE (QUASI UNA RIVOLUZIONE) PER I FISCALISTI (NON SOLO PER L’INFORMATIVA CONTABILE)
Tempo di Lettura: 3 minuti1. COSA CAMBIA CON L’IFRIC 23 NELL’INFORMATIVA CONTABILE
Nella predisposizione dei bilanci relativi agli esercizi iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019 occorrerà applicare il principio IAS 12 “Imposte sul reddito” tenendo conto dell’interpretazione che di esso è data dall’IFRIC 23 la cui obbligatorietà, con la decorrenza prima indicata, è stabilita dal Regolamento 2018/1595 (CE) del 23 ottobre 2018.
Per esprimere con la massima sintesi la portata di questa novità si può dire che, per effetto di questo documento interpretativo, le imposte correnti e differite devono essere esposte in bilancio non secondo l’approccio che i fiscalisti dell’impresa ritengono preferibile, ma secondo quello che sarebbe adottato dall’amministrazione finanziaria.
In termini più analitici, l’IFRIC 23 si occupa dei cc.dd. uncertain tax treatment, ossia dei casi in cui il regime fiscale di una “vicenda economica” è suscettibile di diverse interpretazioni (situazione, sia consentito fare un’osservazione banale, tutt’altro che infrequente). Il punto centrale nella definizione di uncertain tax treatment è che si ritiene tale la soluzione rispetto alla quale è dubbio «whether the relevant taxation authority will accept the tax treatment under tax law».
In questi casi, ai fini dell’informativa di bilancio, occorre che il relativo redattore stabilisca se è probabile che l’autorità fiscale accetti la soluzione adottata dall’entità cui il bilancio si riferisce assumendo che l’autorità fiscale competente prenderà in esame la questione disponendo di tutte le informazioni necessarie.
Se si perviene alla conclusione che non è probabile che l’autorità fiscale accetti la soluzione adottata (ossia che vi è più del 50% di probabilità che vi sia una contestazione al riguardo) le imposte correnti e/o differite dovranno riflettere tale previsione sulla base di due metodi alternativi: quello del valore più probabile (most likely amount) o quello della sommatoria dei valori possibili ponderati per il relativo coefficiente di probabilità (expected value).
Inoltre, dovrà essere valutato se, in conformità alle previsioni dello IAS 1 “Presentazione del bilancio”, si debba rendere un’informativa relativamente alle decisioni assunte e alle ipotesi e stime formulate per la determinazione della fiscalità della “vicenda” per la quale sussista la predetta incertezza circa il relativo tax treatment.
È importante precisare che tale disciplina non riguarda la fiscalità in generale, ma solo quella relativa all’i.re.s. (e relative addizionali) e all’i.r.a.p.
2. UN CAMBIAMENTO RILEVANTE AI SOLI FINI DEL BILANCIO?
Questo breve inquadramento serve a introdurre una domanda ovviamente retorica: è possibile ritenere che questo livello di informativa dispieghi i suoi effetti solo sul bilancio?
Astrattamente, si potrebbe rispondere affermativamente; anzi, la stessa impostazione dell’IFRIC 23 presuppone, evidentemente, che ciò che avviene sul piano contabile sia diverso da quello che succede in sede di dichiarazione dei redditi.
In concreto, però, è molto più difficile che questo avvenga.
Vi sono due motivi per questa conclusione che, per quanto abbastanza ovvi, meritano di essere segnalati.
Il primo motivo è che la differenza fra imposte correnti esposte in bilancio e imposte correnti effettive (e lo stesso discorso vale per le imposte differite) costituisce un segnale inequivocabile diretto all’amministrazione finanziaria. Un invito esplicito a compiere un’attività di controllo che potrebbe essere ulteriormente accentuato se, come si è detto, l’impresa, nella presentazione del bilancio, indicasse in dettaglio le decisioni prese e le stime e ipotesi formulate. Ma, in ogni caso, l’amministrazione finanziaria potrebbe acquisire comunque tali indicazioni con il mero invio di un questionario.
Il secondo motivo è che per le imprese di grandi dimensioni – quali sono tutte quelle che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS – ciò che rileva non è l’imposta dovuta o pagata, ma l’imposta esposta in bilancio. Adottare una soluzione fiscale ragionevole, ma la cui condivisione è “incerta” ha un senso per un’impresa ias compliant se può determinare un miglioramento del risultato dell’esercizio. Poiché l’interpretazione di cui all’IFRIC 23 preclude comunque il raggiungimento di tale obiettivo, verrà comunque meno la ragione più importante per adottare soluzioni fiscali divergenti da quelle preferite dall’Agenzia delle Entrate.
3. ALTRE CONSEGUENZE OPERATIVE
Dal punto di vista dell’attività propria del fiscalista, l’avvento dell’IFRIC 23 avrà comunque altre conseguenze di rilievo.
È verosimile che, anche ai meri fini della redazione del bilancio d’esercizio, aumenti l’esigenza di acquisire pareri o di proporre istanze di interpello.
Probabilmente diminuirà il contenzioso relativo alle questioni meramente interpretative.
E dovrà essere acquisita una competenza finora sconosciuta o scarsissimamente praticata quale sarebbe quella – da impiegarsi specialmente per la stima dell’expected value – di stimare la probabilità associata a ciascuna interpretazione possibile.
Il che renderà probabilmente molto più intenso e oneroso il coinvolgimento dei fiscalisti nella fase di predisposizione del bilancio.