IL MEF CONFERMA CHE NULLA E’ CAMBIATO NELLA DISCIPLINA DELLA COMUNIONE AI FINI DELL’IMU

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Commento alla risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020 


In un precedente articolo (cfr. La disciplina della comunione nella nuova IMU e la qualificazione dei terreni  condotti da coltivatori diretti e IAP) avevamo evidenziato che, al di là delle apparenze, le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 743, della l. n. 160 del 2019 non hanno alcun valore realmente innovativo.

In particolare, esse, per un verso, nulla innovano (i) quanto all’imputazione del presupposto (ossia della titolarità di diritti reali) a ciascun comunista secondo la rispettiva quota di possesso; (ii) quanto all’assenza di solidarietà fra comunisti e, quindi, all’autonomia delle singole obbligazioni e (iii) quanto alla rilevanza, rispetto a ciascun contitolare, dei soli elementi di quantificazione dell’imposta allo stesso specificamente riferibili.

Per un secondo verso, come pure si era evidenziato, sarebbe stato un errore interpretare la nuova disposizione come diretta a riferire per singole quote di contitolarità  la qualificazione come sostanzialmente “agricoli” anche dei terreni formalmente risultanti come “edificabili” là dove almeno uno dei contitolari lo conduca direttamente avendo la qualifica di coltivatore diretto o IAP.

Mentre il primo aspetto appariva pacifico, permanevano alcune incertezze relativamente al secondo aspetto.

Deve essere quindi segnalata con soddisfazione Ris. 2/DF che, recependo molte delle argomentazioni da noi svolte, supera le incertezze segnalate e conferma che, come già in precedenza, un’area formalmente edificabile deve comunque essere qualificata, per l’intero, quale terreno agricolo se anche solo uno dei contitolari sia un coltivatore diretto o uno IAP e lo conduca direttamente.

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