Ancora sul cram down fiscale e sulle relative regole processuali
Il Tribunale di Roma conferma che il c.d. cram down fiscale si applica anche ai giudizi iniziati nella vigenza della precedente disciplina se non sono ancora compiute le operazioni di voto e che esso riguarda anche le ipotesi in cui il voto dell’amministrazione finanziaria sia stato contrario. Con soluzione innovativa,, ma del tutto condivisibile ha ritenuto che l’istituto si applica direttamente in sede di giudizio di omologazione.